La revisione dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) permetteranno, in particolare, di adattare i meccanismi di riesame dei prezzi dei medicamenti tenendo conto delle fluttuazioni dei tassi di cambio.
Queste nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 1° maggio prossimo, rappresentano una soluzione equilibrata che permette, da un lato, di riassorbire le fluttuazioni troppo ampie dei tassi di cambio lesive nei confronti dell'industria e, dall'altro, di realizzare risparmi a vantaggio degli assicurati.
In risposta a una mozione sulle difficoltĂ subite dal mondo della ricerca e dell'industria in seguito alle forti variazioni dei tassi di cambio, il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a valutare la necessitĂ di adeguare i meccanismi attuali di riesame dei prezzi. Il Governo ha auspicato una soluzione appropriata che soddisfi gli attori del settore sanitario e consenta di raggiungere gli obiettivi dell'assicurazione sociale malattie. Gli adeguamenti della legislazione dovrebbero permettere di risparmiare annualmente circa 240 milioni di franchi a partire dal novembre di quest'anno.
Nelle nuove disposizioni, il margine del 3 per cento attualmente tollerato per il confronto internazionale dei prezzi nell'ambito del riesame triennale delle condizioni di ammissione è stato aumentato al 5 per cento. Se il medicamento non è disponibile sui mercati dei Paesi di riferimento, viene eseguito un confronto con gli effetti terapeutici. Il confronto dei prezzi con i Paesi di riferimento si basa su un tasso di cambio medio calcolato sui 12 mesi.
Tali modifiche sono la garanzia che le future riduzioni di prezzo andranno effettivamente a vantaggio degli assicurati. Le probabilitĂ di blocchi amministrativi o ricorsi contro l'abbassamento dei prezzi decisi dall'UFSP vengono pertanto ridotte.
Nel caso di esame dei prezzi per l'ammissione di un medicamento nell'elenco delle specialità (ES), di una nuova indicazione o di una limitazione delle indicazioni del medicamento, dell'estinzione di un brevetto oppure di una riduzione volontaria del prezzo di un medicamento a meno di 18 mesi dalla sua ammissione nell'ES, il periodo di 6 mesi sul quale è attualmente calcolato il tasso di cambio medio sarà portato a 12 mesi, senza margini di tolleranza.
Per essere ammesso nell'ES e quindi rimborsato dalla cassa malati, un medicamento deve dimostrarsi efficace, appropriato ed economico nonché essere omologato da Swissmedic. L'economicità è valutata in base a un confronto con altri medicamenti e i prezzi praticati in Germania, Austria, Danimarca, Francia, Gran Bretagna e Paesi Bassi. I prezzi applicati in questi Paesi di riferimento sono convertiti in franchi svizzeri. I circa 2500 preparati ammessi nell'ES sono riesaminati ogni tre anni, a un ritmo di un terzo ogni anno.
